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Siamo a disposizione dei nostri Clienti per attività di consulenza e di assistenza tecnica su impianti elettrici.
Nell’effettuare la valutazione dei rischi, secondo quanto imposto dal D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro deve tenere conto di tutti i fattori di rischio, ovvero di tutti gli elementi materiali e immateriali aventi il potenziale di causare danni.
L’elettricità rappresenta un fattore particolarmente pericoloso perché è un rischio invisibile e quindi per questo motivo insidioso: inoltre, in quanto utilizzata di continuo, l'elettricità non deve far dimenticare che essa rimane un rischio temibile che non ha mai sottovalutato, in quanto è una delle maggiori cause di infortunio.
La protezione dai rischi connessi all’elettricità deve essere conseguita con l’uso di materiali, di attrezzature, di apparecchiature, di macchinari, ed infine con installazioni di impianti realizzati e costruiti a regola d’arte, ovvero a norma del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).
Per adeguamento di un impianto si intende la necessità assoluta dell'esistenza specifica dei seguenti requisiti:
sezionamento;
protezione contro le sovracorrenti;
protezione contro i contatti diretti;
protezione contro i contatti indiretti.
attività di collaudo (verifica, esame a vista, prove strumentali, con emissione di rapporto di verifica);
redazione di dichiarazioni di rispondenza alla regola dell'arte.
In materia di sicurezza degli impianti, il recente D.M. 37/2008, all'articolo 7, comma 6, prevede che nel caso in cui la «dichiarazione di conformità» di cui alla abrogata L. 46/1990 non sia più reperibile o non sia mai stata prodotta dalle imprese installatrici (ferme restando, per queste ultime, la responsabilità prevista dall'art. 15 del D.M. stesso), tale documento venga sostituito da una «dichiarazione di rispondenza», purché si tratti di impianti installati antecedentemente il 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del D.M. 37/2008). La «dichiarazione di rispondenza» si differenzia dalla «dichiarazione di conformità» principalmente per quanto riguarda i soggetti competenti a rilasciarla. Può, infatti, essere redatta, previo incarico da parte del proprietario dell'immobile e a seguito di sopralluoghi e accertamenti tecnici: da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale, secondo le specifiche competenze tecniche richieste in relazione al singolo impianto; oppure, per gli impianti diversi da quelli indicati nell'articolo 5, comma 2, del D.M. 37/2008, da un soggetto che da almeno cinque anni è responsabile tecnico di un'impresa abilitata a operare nel settore tecnico a cui si riferisce l'impianto.