
Il corso si propone la finalità di fornire ai Lavoratori incaricati di condurre un carrello elevatore le conoscenze necessarie per poter utilizzare ai sensi dell’art. 36 e 37, nonché dell'allegato VI del Testo Unico, le attrezzature di lavoro note come carrelli elevatori (muletti).
Cenni sulle principali norme di sicurezza del lavoro da osservare;
Caratteristiche generali dei carrelli elevatori (endotermici ed elettrici);
Descrizione di un carrello frontale – cenni sui particolari costruttivi;
Controlli generali prima dell'uso del carrello elevatore e simili – dispositivi di sicurezza;
Segnalazione da farsi in caso di anomalie o guasti riscontrati durante il servizio;
Cenni sul concetto di forza e peso – concetti di stabilità statica e dinamica;
Concetto di forza centrifuga, di attrito e inerzia;
Norma di lavoro per conduttori dei mezzi – sistemazione del carico;
Posizione corretta di un conduttore – nozioni di guida per la circolazione in aree aziendali;
Consigli pratici sulla presa di carico: cenni sul baricentro di un corpo e momento;
Diagrammi delle portate nominale/effettiva/residua (momenti verticali);
Avviamento ed evoluzioni a vuoto e con carico – principali rischi di incidente;
Posizione corretta di un conduttore – nozioni per la circolazione in aree aziendali;
Collocamento e ripresa corretta del carico dal suolo – parcheggi, rifornimenti, ricarica batterie;
Presa del carico, evoluzioni e deposito su percorso preparato.
Come in tutte le proposte formative di Studio Sicurezza Ambiente, il docente è un formatore qualificato AIFOS (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro).
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e superamento del test finale.
Ricordiamo che la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell'art. 18, c. 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato, e quindi l'eventuale importo della sanzione monetaria va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati.
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