
È stato recentemente emanato il D. Lgs. 17/10 che a recepito la nuova direttiva macchine (2006/42/CE) ed ha sostituito il DPR 459/96 (relativo alla precedente direttiva 98/37/CE).
Le note che seguono, oltre a riassumere le principali novità introdotte dalla direttiva 2006/42/CE, chiarisce alcuni aspetti disciplinati dal D. Lgs. 17/2010 (ad esempio il regime sanzionatone e l'applicabilità del nuovo decreto alle macchine già in servizio).
Tenuto conto delle definizioni di cui all'art. 2, e delle esclusioni previste dall'art. 1, comma 2, rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 17/10 gli ascensori da cantiere, gli apparecchi di sollevamento con velocità fino a 0,15 m/s (esclusi dalla direttiva ascensori), le pistole sparachiodi e altri apparecchi a carica esplosiva. La nuova formulazione del dettato legislativo consente, inoltre, di escludere con certezza dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 17/10 gli interruttori e i sezionatori in media e alta tensione, nonché gli apparecchi soggetti alla direttiva bassa tensione (2006/95/CE), ad esempio motori elettrici, elettrodomestici, art. 1, comma m). In base all'art. 1, comma 3, risulta inoltre chiaro che le macchine (incluse nella direttiva macchine 2006/42/CE) non sono soggette alla direttiva bassa tensione (2006/95/CE); i rischi determinati sulle macchine dall''energia elettrica sono infatti disciplinati in via esclusiva dal D. Lgs. 17/10.
Una delle novità di maggiore rilievo della nuova direttiva è costituita dall'introduzione della quasi-macchina, definita come un insieme che costituisce quasi una macchina, ma che non è in grado di garantire un'applicazione ben determinata, art. 2, comma 2, lett. g). Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate in altre macchine, o in altre quasi-macchine o in apparecchi per costituire una macchina. 4 II sistema di azionamento di un cancello motorizzato,messo in commercio senza cancello, non è una macchina, ma il tipico esempio di quasi-macchina. Per immettere sul mercato una quasi-macchina, il fabbricante deve predisporre, art. 10:
la documentazione tecnica pertinente, allegato VII, parte B;
le istruzioni per l'assemblaggio, allegato VI;
la dichiarazione di incorporazione (dichiarazione di tipo B), allegato II, parte 1, sezione B.
Le quasi-macchine non devono essere marcate CE, ma essere accompagnate (fino a quando non vengono incorporate) dalle istruzioni per l'assemblaggio e dalla dichiarazione di incorporazione; tali documenti devono inoltre fare parte del fascicolo tecnico della macchina finale.
La dichiarazione di incorporazione deve comprendere, tra le altre, le seguenti informazioni:
i riferimenti della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente;
un'attestazione con la quale si dichiara che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità ai contenuti dell'Allegato VII, parte B del
la direttiva 2006/42/CE, e l'impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta delle autorità nazionali, le informazioni pertinenti sulla sicurezza della quasi-macchina;
i requisiti essenziali di sicurezza che sono stati rispettati e soddisfatti. Questa indicazione, insieme alle istruzioni di assemblaggio, è essenziale per il costruttore della macchina finale perché consente di valutare i rischi derivanti dalla incorporazione della quasi-macchina e le misure di sicurezza da adottare per la conformità della macchina finale.
Il DPR 459/96 prevedeva che per le macchine più pericolose, incluse nell'allegato IV, il fabbricante dovesse avvalersi di un Organismo notificato. In base al D. Lgs. 17/10, art. 9, se una macchina compresa nell'allegato IV è realizzata in conformità a norme armonizzate che coprono tutti requisiti di sicurezza e tutela della salute applicabili, il costruttore non ha l'obbligo di rivolgersi ad un Organismo notificato. Il suddetto obbligo, invece, permane se la macchina non è conforme alle norme armonizzate. In tale caso, infatti, il costruttore deve adottare, a propria scelta, la procedura di esame per la certificazione CE del tipo (allegato IX) o quella di garanzia qualità totale (allegato X) ed entrambe le procedure prevedono l'intervento di un Organismo notificato scade dopo cinque anni: prima della scadenza il fabbricante deve dunque richiedere all'Organismo notificato di attestare nuovamente la validità del certificato, allegato IX, punto 9.
Infine si evidenzia che nell'allegato IV sono stati aggiunti:
gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto;
le unità logiche con funzioni di sicurezza (finora erano incluse solo quelle relative al comando a due mani);
i dispositivi di protezione destinati al rilevamento di persone (finora erano inclusi solo quelli elettrosensibili).
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso redatte nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina viene immessa sul mercato e/o messa in servizio, allegato I, punto 1.7.4.
Le istruzioni consegnate al cliente devono essere quelle originali, oppure una traduzione delle istruzioni originali, predisposta del fabbricante o da chi immette la macchina nella zona linguistica specifica
Quanto nel seguito indicato riguarda esclusivamente le macchine che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 17/10 (6/3/2010), erano già in servizio nel territorio dell'Unione europea.
Le macchine usate di provenienza extra UE sono invece pienamente soggette al D. Lgs. 17/10, trattandosi di macchine immesse (per la prima volta) sul mercato dell'Unione europea.
Applicabilità del D. Lgs. 17/2010
II DPR 459/96 si applicava anche alle macchine che erano già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso (21/9/96) nel caso in cui:
a) venivano cedute dopo avere subito modifiche che non
rientravano nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) venivano modificate le modalità di utilizzo.
L'obbligo di applicare il DPR 459/96 nei casi suddetti conseguiva all'equiparazione, operata dall'art. 1, commi 3 e 4, di tale decreto, tra le definizioni di immissione sul mercato e messa in servizio di una macchina e le situazioni sopra descritte.
II D. Lgs. 17/10 non ha previsto un'analoga equiparazione; la conseguenza pratica più rilevante è che non vi è più un automatismo tra i casi a) e b) suindicati e l'obbligo di marcare CE una macchina sprovvista di tale marcatura (o di "rimarcare CE" una macchina già dotata di tale marcatura).
Solo nel caso di modifiche che hanno un impatto sostanziale sulle modalità di utilizzo e/o sulla sicurezza, secondo quanto previsto dalla Guida europea alla direttiva 2006/42/CE, la macchina dovrà essere considerata "nuova" e dunque (rientrando nell'ambito dì applicazione del D. Lgs. 17/2010) marcata CE.
Cessione della macchina
II DPR 459/96, art. 11, comma 1, ha introdotto l'obbligo, per chi vende, noleggia o concede in uso una macchina usata, di attestare sotto la propria responsabilità, che la macchina è conforme alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R. 459/96 (21/9/1996). Tale obbligo permane anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 17/2010, visto che l'art. 18 di tale decreto, nell'abrogare il D.P.R. 459/1996, ha fatto salvo (per quanto applicabile) il suddetto art. 11, comma 1.



In Evidenza

Siamo disponibili per consulenze anche nelle aree di: Padova, Rovigo, Treviso, Belluno, Vicenza, Verona, Trento, Brescia, Bergamo, Mantova, Ferrara, Bologna, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.
Consulenza Sicurezza del Lavoro
Valutazione del Rischio stress
Movimentazione Manuale Carichi
Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)